(Paolo Rachetto)

3-0 a tavolino in favore della Juventus e -1 in classifica al Napoli. È questa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara del 4 ottobre scorso, mai disputata per la mancata presentazione della società partenopea all’Allianz Stadium. La sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.


3-0 a tavolino in favore della Juventus e -1 in classifica al Napoli. È questa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara del 4 ottobre scorso, mai disputata per la mancata presentazione della società partenopea all’Allianz Stadium.


La sentenza

Nel provvedimento emanato, l’organo di giustizia sportiva della FIGC ha illustrato le motivazioni della decisione.

Articolo 55 delle NOIF – Il Giudice, è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza dei motivi di forza maggiore, come da art. 55 NOIF della FIGC. in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica come previsto dall’art. 53 NOIF. “È pertanto preclusa ogni valutazione sulla legittimità di altri provvedimenti” quale per esempio quello dell’Asl, nonché l’attività di inchiesta “della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC.


Carteggio con le Asl – Il Giudice Sportivo, ha analizzato il carteggio del Napoli con le autorità sanitarie locali. Nello specifico, il 2 ottobre scorso “Veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto l’Azienda non ha alcuna competenza”.

Il Giudice approfondisce poi i successivi carteggi (dovuti alle ulteriori richieste di chiarimenti da parte della Soc. Napoli, in cui si pone il problema della sostenibilità della trasferta a Torino), giudicandoli non incompatibili con l’applicazione del protocollo (e quindi la disputa della partita). Soltanto alle 14.13 del 4 ottobre, cioè il giorno della gara, l’Asl indica “non sussistenti le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.


Forza maggiore – Pur evidenziando il possibile conflitto tra il provvedimento dell’Asl e il protocollo FIGC, il Giudice Sportivo ritiene che la causa di forza maggiore non sussista. “I primi segnali che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione dl Protocollo e dunque all’effettuazione della trasferta. Emerge un quadro di chiarimenti, con indicazioni più o meno prescritte, almeno inizialmente compatibile con l’applicazione del protocollo FIGC“.

Nel momento in cui arriva “l’ordine dell’Autorità”, cioè la già indicata nota dell’Asl del 4 ottobre alle 14.13, “La prestazione sportiva del Napoli era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile“. Il “divieto” dell’Asl era giunto, in un momento in cui il Napoli già non aveva, per un suo comportamento, la possibilità di giocare la gara con la Juventus ed era quindi irrilevante l’atto dell’Asl come causa di forza maggiore, di conseguenza non sussistente.

Ph. Giuliano Marchisciano / One + Nine Images